Ancora un anno per fruire dell’ecobonus, la detrazione fiscale per interventi sugli immobili nella misura più alta, ossia al 65% per lavori di risparmio energetico (con delle novità per i condomini). Anche il bonus per ristrutturazione è stato prorogato. Confermato anche il bonus mobili. Tutti saranno in vigore ancora fino al 31 dicembre 2017 grazie alla Legge di Bilancio.
Ricapitoliamo in sintesi queste detrazioni fiscali a partire dall’ecobonus. Si intende per tale la possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta una quota pari al 65% fino al 31.12.2017 per chi esegue sul proprio immobile una serie di lavori tesi al miglioramento dell’efficienza energetica. Tali lavori sono in particolare:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
L’ecobonus al 65% è riconosciuto inoltre anche in caso di acquisto e posa di:
- schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro) con marcatura CE, se prevista e con specifiche caratteristiche (protezione di una superficie vetrata, applicazione in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente, rispetto alla superficie vetrata applicazione all’interno, all’esterno o integrate, in combinazione con vetrate o autonome, mobili e tecniche)
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
- dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Può fruire della detrazione fiscale al 65% anche chi vive in condominio ma solo se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di un edificio residenziale, indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera).
Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 per tali lavori però l’ecobonus viene maggiorato in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. La detrazione fiscale sarà calcolata poi su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.
Le regole per poter fruire dell’ecobonus rimangono le stesse degli altri anni. Le spese vanno pagate con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficio della detrazione (codice fiscale del condominio in caso di lavori su parti comuni) e il codice fiscale o partita Iva della ditta che esegue i lavori. Sul bonifico la banca o l’ufficio postale opera poi una ritenuta all’8%.
Per quanto invece riguarda i documenti da possedere essi sono:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
- attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori ( ossia il giorno del collaudo dell’intervento realizzato) inoltre occorre trasmettere all’ Enea una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice all’indirizzo “ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.